Certificazioni Energetiche in Lombardia
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OBBLIGHI DI LEGGE

In relazione al tipo di intervento sull'edificio o in occasione della vendita o locazione dello stesso, il proprietario, ai sensi della DGR VIII/5018 e sm.i. è tenuto a dotarsi e, quando richiesto, di allegare all'atto di compravendita o al contratto di locazione, l'Attestato di Prestazione Energetica (APE).
La certificazione energetica degli edifici è obbligatoria per tutte le categorie di edifici, classificati in base alla destinazione d’uso indicata all’articolo 3 del DPR 26 agosto 1993, n. 412, secondo la seguente scadenza temporale, nei seguenti casi:

dal 1° settembre 2007:
edifici di nuova costruzione, interventi di demolizione e ricostruzione in ristrutturazione, ristrutturazioni edilizie superiori al 25 %, recupero dei sottotetti a fini abitativi e  ampliamenti volumetrici superiori al 20%;
per tutti gli edifici, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero che avvenga mediante la cessione di tutte le unità immobiliari che lo compongono effettuata con un unico contratto;
a decorrere dal 1° settembre 2007 ed entro il 1° luglio 2010, nel caso di edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, la cui superficie utile superi i 1000 m2;
per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura, sia come sgravi fiscali o contributi a carico di fondi pubblici o della generalità degli utenti, finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio o degli impianti.

dal 1° gennaio 2008:
contratti Servizio Energia e Servizio Energia “Plus”, nuovi o rinnovati, relativi ad edifici pubblici o privati;
provvedimenti giudiziali portanti trasferimenti immobiliari resi nell’ambito di procedure esecutive individuali e di vendite conseguenti a procedure concorsuali purché le stesse si siano aperte, rispettivamente, con pignoramenti trascritti ovvero con provvedimenti pronunciati a decorrere dal 1° gennaio 2008 e purché le stesse abbiano ad oggetto edifici per i quali ricorrono gli obblighi di allegazione di cui alle fattispecie considerate dal punto 9 della DGR VIII/8745.

dalla data di entrata in vigore della DGR VIII/8745:
contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura comunque come committente un Soggetto pubblico.

dal 1° luglio 2009:
trasferimento a titolo oneroso delle singole unità immobiliari.

dal 1° luglio 2010:
contratti di locazione, di locazione finanziaria e di affitto di azienda comprensivo di immobili, siano essi nuovi o rinnovati, riferiti a una o più unità immobiliari.

dal 1° gennaio 2012:
edifici oggetto di annuncio commerciale per la vendita o la locazione, pubblicati su giornali, manifesti, volantini, siti web, trasmessi alla radio o alla televisione, per conto di qualsiasi soggetto (persona fisica, società, cooperativa, associazione, fondazione, ente pubblico o privato, ecc.).

L’ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA A.P.E. (ex ACE)

L’APE è un documento sintetico redatto da un professionista qualificato e riconosciuto da Regione Lombardia. Tale documento consente, in modo semplice ed intuitivo, di conoscere le prestazioni energetiche dell'edificio a cui si riferisce (sempre che lo stesso sia dotato di un impianto termico destinato al riscaldamento).

Esso permette all'utente di valutare l’efficienza energetica dell’immobile e al tempo stesso di avere una percezione di quelli che possono essere i costi di gestione connessi al riscaldamento-raffrescamento dell'edificio in condizioni di utilizzo standard.

La principale informazione riportata sull’APE è il fabbisogno di energia primaria per il riscaldamento o la climatizzazione invernale, EPH, ovvero l’indicatore Ipe (indice di prestazione energetica)  che, in base alle caratteristiche costruttive dell’involucro e alle tipologie impiantistiche installate, determina la classe energetica dell’edificio (dalla A+ alla G) per la sola climatizzazione invernale e riscaldamento.

Inoltre sul certificato sono riportati altri indicatori di interesse quali il fabbisogno per la climatizzazione estiva, l’emissione di gas serra, eventuali interventi migliorativi consigliati dal soggetto certificatore.

Grazie al confronto con una semplice scala graduata dalla A+ (basso fabbisogno) alla G (alto fabbisogno), tutti i cittadini possono immediatamente effettuare dei confronti tra una pluralità di edifici al fine di individuare quello più vantaggioso.

Il calcolo che consente di determinare l’EPH di un edificio è basato su una metodologia standardizzata, così da escludere qualsiasi interpretazione soggettiva da parte del tecnico certificatore.

 L’APE è idoneo se redatto e asseverato da un Soggetto certificatore e registrato nel Catasto Energetico Edifici Regionale (CEER) ed ha una idoneità massima di 10 anni a partire dalla data di registrazione della pratica nel CEER.

L’attestato decade e quindi deve essere oggetto di modifica nei seguenti casi:
Raggiungimento della scadenza temporale (10 anni)
Interventi sull’edificio/impianto che modifichino la prestazione energetica dell’edificio.

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