In relazione al tipo di intervento sull'edificio o in
occasione della vendita o locazione dello stesso, il proprietario, ai sensi
della DGR VIII/5018 e sm.i. è tenuto a dotarsi e, quando richiesto, di allegare
all'atto di compravendita o al contratto di locazione, l'Attestato di
Prestazione Energetica (APE). La certificazione energetica degli
edifici è obbligatoria per tutte le categorie di edifici, classificati in base
alla destinazione d’uso indicata all’articolo 3 del DPR 26 agosto 1993, n. 412, secondo la seguente
scadenza temporale, nei seguenti casi:
dal 1° settembre 2007: edifici di nuova costruzione, interventi di demolizione e ricostruzione in
ristrutturazione, ristrutturazioni edilizie superiori al 25 %, recupero dei
sottotetti a fini abitativi e ampliamenti volumetrici superiori al 20%; per tutti gli edifici, nel caso di trasferimento a titolo oneroso
dell'intero che avvenga mediante la cessione di tutte le unità immobiliari che
lo compongono effettuata con un unico contratto; a decorrere dal 1° settembre 2007 ed entro il 1° luglio 2010, nel caso di
edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, la cui superficie
utile superi i 1000 m2; per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura, sia
come sgravi fiscali o contributi a carico di fondi pubblici o della generalità
degli utenti, finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche
dell’edificio o degli impianti.
dal 1° gennaio 2008: contratti Servizio Energia e Servizio Energia “Plus”, nuovi o rinnovati,
relativi ad edifici pubblici o privati; provvedimenti giudiziali portanti trasferimenti immobiliari resi
nell’ambito di procedure esecutive individuali e di vendite conseguenti a
procedure concorsuali purché le stesse si siano aperte, rispettivamente, con
pignoramenti trascritti ovvero con provvedimenti pronunciati a decorrere dal 1°
gennaio 2008 e purché le stesse abbiano ad oggetto edifici per i quali
ricorrono gli obblighi di allegazione di cui alle fattispecie considerate dal
punto 9 della DGR VIII/8745.
dalla data di entrata in vigore della DGR VIII/8745: contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici
o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura comunque come
committente un Soggetto pubblico.
dal 1° luglio 2009: trasferimento a titolo oneroso delle singole unità immobiliari.
dal 1° luglio 2010: contratti di locazione, di locazione finanziaria e di affitto di azienda
comprensivo di immobili, siano essi nuovi o rinnovati, riferiti a una o più
unità immobiliari.
dal 1° gennaio 2012: edifici oggetto di annuncio
commerciale per la vendita o la locazione, pubblicati su giornali, manifesti,
volantini, siti web, trasmessi alla radio o alla televisione, per conto di
qualsiasi soggetto (persona fisica, società, cooperativa, associazione,
fondazione, ente pubblico o privato, ecc.).
L’ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA A.P.E. (ex ACE)
L’APE è un documento sintetico redatto da un
professionista qualificato e riconosciuto da Regione Lombardia. Tale documento
consente, in modo semplice ed intuitivo, di conoscere le prestazioni
energetiche dell'edificio a cui si riferisce (sempre che lo stesso sia dotato
di un impianto termico destinato al riscaldamento).
Esso permette all'utente di valutare l’efficienza
energetica dell’immobile e al tempo stesso di avere una percezione di quelli
che possono essere i costi di gestione connessi al riscaldamento-raffrescamento
dell'edificio in condizioni di utilizzo standard.
La principale informazione riportata sull’APE è il
fabbisogno di energia primaria per il riscaldamento o la climatizzazione
invernale, EPH, ovvero l’indicatore Ipe (indice di prestazione energetica) che, in base alle caratteristiche costruttive
dell’involucro e alle tipologie impiantistiche installate, determina la classe
energetica dell’edificio (dalla A+ alla G) per la sola climatizzazione
invernale e riscaldamento.
Inoltre sul certificato sono riportati altri
indicatori di interesse quali il fabbisogno per la climatizzazione estiva,
l’emissione di gas serra, eventuali interventi migliorativi consigliati dal soggetto
certificatore.
Grazie al confronto con una semplice scala graduata
dalla A+ (basso fabbisogno) alla G (alto fabbisogno), tutti i cittadini possono
immediatamente effettuare dei confronti tra una pluralità di edifici al fine di
individuare quello più vantaggioso.
Il calcolo che consente di determinare l’EPH di un
edificio è basato su una metodologia standardizzata, così da escludere
qualsiasi interpretazione soggettiva da parte del tecnico certificatore.
L’attestato decade e quindi deve essere oggetto di
modifica nei seguenti casi: Raggiungimento della scadenza temporale (10 anni) Interventi sull’edificio/impianto che modifichino la prestazione energetica
dell’edificio.